L’INPS – con Circolare del 06 settembre 2019, n. 121 – ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del contributo addizionale NASpI dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, ex art. 3, comma 2, decreto legge n. 87/2018.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento del suddetto contributo addizionale i seguenti contratti a termine:
- rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti a termine stipulati dalla P.A.;
- contratti a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica e tecnologica, di trasferimento di know how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione stipulati dalle: università (incluse le filiazioni di università straniere), istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca (al riguardo, l’INPS ricorda che l’esclusione vale solo per l’aumento in occasione dei rinnovi: il contributo addizionale dell’1,40%, invece, resta dovuto);
- contratti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ex DPR n. 1525/1963.
Per tutti gli altri contratti a termine, invece, si dovrà versare un contributo Naspi pari all’1,4% (alla stipula dello stesso), mentre ogni volta che il contratto viene rinnovato si dovrà versare in aggiunta il contributo addizionale dello 0,5%.
Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5% non si tiene conto dei rinnovi intervenuti prima del 14 luglio 2018 (giorno di entrata in vigore del cd. decreto “dignità“.
Infine, in merito alla restituzione del contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a termine oppure di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine, l’INPS ha precisato che trova applicazione anche nei confronti dell’incremento dello 0,5%.
In caso di più rinnovi però la restituzione riguarderà soltanto il contributo addizionale e il relativo incremento versati in occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
Scopri di più sulla Circolare n. 121 che ha come oggetto: Istruzioni per la gestione dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.