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La nuova procedura di fruizione del congedo padre e parentale

L’INPS – con Messaggio del 08 novembre 2022, n. 4025 – ha comunicato il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata.

Andando nello specifico:

  • Congedo parentale – una volta completati gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, le domande di congedo parentale presentate possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022) e il 08 novembre 2022. Per i periodi di congedo parentale successivi a tale data, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda;
  • Congedo facoltativo del padre – per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre, viene precisato che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022;
  • Lavoratori autonomi – per il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, è possibile fruire delle tutele in attesa della implementazione delle procedure informatiche (che verranno comunicato con successivo Messaggio INPS).

 

Clicca e leggi il testo completo del messaggio.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.