L’INPS – con Messaggio del 14 marzo 2025, n. 913 – ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di contributo addizionale dovuto sui contratti a tempo determinato, per specificare che lo stesso non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori ex art. 29, comma 2, lett. b), Dlgs. n. 81/2015.
Al riguardo, i contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’“esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’art. 17 della L. 84/1994, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente” sono esclusi dall’obbligo contributivo in specie.
Pertanto, per i periodi di paga a decorrere da gennaio 2020 i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare tale contribuzione esponendo in UniEmens il codice causale “L810” entro la denuncia mensile di competenza del mese di giugno 2025.
In questo caso occorre indicare: In “InfoAggcausaliContrib”:
- nell’elemento “CodiceCausale”, il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”, il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif”, l’AnnoMese di riferimento del recupero;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, l’importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore con l’esposizione del codice “L810” sopra indicato.