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Le agevolazioni INAIL per la sicurezza sul lavoro in azienda

agevolazioni inail per sicurezza lavoro

L’INAIL – con Istruzione operativa del 18 aprile 2024, prot. n. 4182 – ha reso noto di aver aggiornato il modello di domanda OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, definito con la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle sei sezioni che conservano la precedente denominazione:

  • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
  • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
  • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
  • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

 

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Le azioni di prevenzione sanitaria presenti nel modello OT23 2025 e finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce riguardano le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche.

 

Per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024, con riferimento a:

  • servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (B-1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-2 e B-3 del modello OT23/2024).
  • acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti di particolari dispositivi quali adattamento intelligente della velocità; blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”);
  • avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente; segnalazione di arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento;
  • attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche;
  • sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti e accreditati per lo specifico settore che rispondono alle linee guida di riferimento;
  • modelli organizzativi e gestionali;
  • sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni;
  • interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione.

 

È stato altresì completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d’intesa sottoscritto il 04/12/2020 tra INAIL e Confimi (Industria).

Infine, è stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (E-12 del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (E-8 del modello 2025).

 

Consulta l’istruzione operativa del 18 aprile 2024  

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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