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Le modalità di presentazione delle istanze per accedere alle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021, n. 259 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 settembre 2021, recante “Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Andando nel dettaglio della modalità di presentazione della domanda, l’impresa di pesca marittima armatrice dell’imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2021, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro e non oltre il 18 ottobre 2021, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link: www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S

All’istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (esente da bollo), redatta sulla base dell’allegato 1 al decreto in esame, attestante:

  1. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;

  2. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;

  3. di disporre dell’imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall’armamento alla data del 3 giugno 2021;

  4. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa;

  5. che l’attività prevalente risulta essere la pesca marittima;

  6. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

  7. che il codice IBAN sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato al beneficiario;
  • documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

La concessione dei contributi è condizionata all’armamento dell’imbarcazione da pesca per la quale si richiede il contributo alla data del 3 giugno 2021 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di pesca marittima.

Invece, con riferimento alla modalità di presentazione della domanda dell’impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 1° gennaio 2021 ed alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il registro imprese, si segnala che tale domanda deve essere presentata entro e non oltre il 18 novembre 2021, a pena di irricevibilità e inammissibilità, esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link:
 www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S 
sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All’istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (esente da bollo) redatta sulla base dell’allegato 2 del presente decreto nel caso di impianto e dell’allegato 3 del presente decreto nel caso di unità di V categoria attestante:
  1. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;
  2. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;

  3. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

  4. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa;

  5. che l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura;
  6. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

  7. che il codice IBAN sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato al beneficiario;
  • documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

La concessione dei contributi è condizionata al disporre, alla data del 1° gennaio 2021 e alla data di presentazione dell’istanza, di almeno un’unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell’attività di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di acquacoltura.


In considerazione delle disposizioni emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, l’amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste nel presente decreto.
 Successivamente procederà, effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

L’attivazione dell’avvio del controllo verrà comunicata all’impresa interessata ex art. 7, legge n. 241/1990.

Leggi il decreto 30 settembre 2021.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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