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Le modalità di richiesta dell’esonero alternativo alla CIG Covid-19

L’INPS – con Messaggio del 14 gennaio 2022, n. 197 – ha reso note le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, ex lege n. 234/2021.
Il beneficio contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli agricoli, che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge n. 178/2020.
Inoltre, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale: l’esonero può dunque essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo esonero.

I datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, l’istanza “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020” per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L906”, mentre nell’elemento “ImportoACredito” indicheranno il relativo importo.
I datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “AltreADebito”:

  • nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale “M904”;
  • nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno il relativo importo.

Il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Leggi il testo completo del Messaggio n° 197 del 14-01-2022

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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