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Le novità in tema di fruizione del congedo straordinario ai figli del disabile non convivente

La Corte Costituzionale – con sentenza n. 232/2018 – aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001 laddove prevedeva la convivenza con il disabile quale “requisito essenziale” per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo.

Tale intervento ha, inevitabilmente, modificato il quadro normativo intorno al congedo straordinario ai figli del disabile non convivente: d’ora in poi, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave DEVE essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario ma solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Ora l’INPS – con Circolare del 05 aprile 2019, n. 49 – ha recepito il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale in commento, esponendo il seguente ordine di priorità per la fruizione del congedo in specie:

  • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.


Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda – sotto la propria responsabilità, ex art. 46, DPR n. 445/2000 – che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Leggi la Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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