Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267, la legge 14 novembre 2024 n. 166, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Tra le novità lavoristiche di rilievo, si segnalano:
- le modifiche al sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi;
- l’intervento in materia di impugnazione del contratto a tempo determinato, che prevede la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.
Relativamente al contratto a termine, si chiarisce che, con decorrenza dal 17 settembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 131/2024):
- il giudice è legittimato a liquidare l’indennità risarcitoria in misura superiore alle 12 mensilità, a condizione che il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno;
- è abrogato il comma 3 dell’art. 28, che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento in presenza di contratti collettivi che prevedono l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie;
- al lavoratore danneggiato dall’abuso nell’utilizzo di contratti a termine nella pubblica amministrazione, è riconosciuto il diritto a un’indennità che il giudice potrà quantificare nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto della gravità della violazione anche in relazione al numero di contratti a termine sottoscritti dalle parti e alla durata complessiva del rapporto di lavoro. Il giudice, nella determinazione dell’indennità, deve tenere conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.