L’INPS – con Circolare del 17 settembre 2021, n. 137 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo del ticket di licenziamento (contributo a carico del lavoratore anche nei casi di licenziamento collettivo e per le aziende rientranti in area CIGS).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, prendendo a base di calcolo il massimale mensile NaSpI.
Al riguardo, viene ribadito che è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore licenziato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi (es. per un lavoratore con anzianità pari a 28 mesi il contributo dovuto è uguale al 41% del massimale NaSpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12).
In ipotesi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale, ossia la decisione di licenziare il personale in esubero, non sia stata oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.
Nel caso di licenziamento collettivo effettuato da aziende rientranti in area CIGS la misura del ticket licenziamento è maggiorata ed è pari all’82% del trattamento massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale entro un limite massimo di tre anni.
Anche in questo caso, se la dichiarazione di eccedenza di personale non è oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali, il contributo dovuto dal datore di lavoro deve essere moltiplicato per tre volte.