Nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
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Il provvedimento in specie – oltre ai già noti argomenti (RdC e “quota 100”) contiene alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
Nel dettaglio, in sede di conversione del decreto legge n. 4/2019, sono stati inseriti gli artt. 26 bis, 26 ter e 26 quater sulla proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) oltre il periodo massimo normalmente previsto, nonché alcune disposizioni sulle prestazioni di cassa integrazione e mobilità in deroga.
Il dettato normativo prevede la possibilità di concessione della proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale:
- nei limiti di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi e nel caso in cui presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane, e questi non siano attuabili nel limite temporale di 24 mesi;
nonché:
- nel limite di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale non attuabili nell’arco temporale di 12 mesi.
Per la CIG e la mobilità in deroga viene inoltre previsto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni effettuate direttamente dall’Istituto.