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Le novità sulla modalità di richiesta del bonus bebè per il 2021

L’INPS – con Messaggio del 03 marzo 2021, n. 918 – ha comunicato l’avvenuto rilascio della nuova procedura per presentare la domanda di assegno di natalità (cd. Bonus Bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La domanda va presentata attraverso il servizio online entro 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento).
Per gli eventi già avvenuti a partire dal 01 gennaio 2021, i 90 giorni decorrono dal 03 marzo 2021.

Il termine ultimo per presentare la domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. In questo caso l’assegno di natalità decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento.

La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime, ossia avvenute contestualmente, sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato).

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, purché sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione viene erogata nella misura minima di € 80 al mese, ovvero di € 96 al mese in caso di figlio successivo al primo.
Nei suddetti casi, l’INPS invierà un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarirà che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato all’assenza di un ISEE valido.

Clicca e leggi il testo completo del Messaggio n°918 del 03/03/2021.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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