L’INPS – con Messaggio del 17 maggio 2021, n. 1956 – ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, ex art. 3, decreto legge n. 104/2020, con riferimento alla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, ex art. 27, Dlgs. n. 148/2015 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione).
Al riguardo, viene ricordato che possono accedere all’esonero le aziende che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale quali CIGO, ASO e CIGD.
Per i datori di lavoro che, invece, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, l’INPS chiarisce che la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge n. 18/2020 non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS, né ad un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Pertanto, ai fini dell’accesso all’esonero contributivo, è necessaria l’individuazione della precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme emanate in fase emergenziale.
Possono accedere, dunque, a tale esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dal decreto legge n. 18/2020 e dal decreto legge n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.