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Le nuove norme sulla partecipazione agli utili di impresa da parte dei lavoratori (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025, n. 120 è stata pubblicata la legge 15 maggio 2025, n. 76, recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

 

Il provvedimento in specie, tra le altre cose, disciplina diverse forme di partecipazione:

  1. gestionale(la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa);
  2. economica e finanziaria (la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato);
  3. organizzativa(il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa);
  4. consultiva (la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere), contratti collettivi ed enti bilaterali.

 

Relativamente alla partecipazione organizzativa, la norma prevede anche nuove forme di partecipazione organizzativa, attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.

Inoltre, le aziende potranno individuare nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità̀ dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità e quelle dei responsabili della diversità̀ e dell’inclusione delle persone con disabilità.

 

Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.

 

Infine, per quanto attiene alla partecipazione consultiva, è previsto che le rappresentanze sindacali o i rappresentanti dei dipendenti possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, attraverso procedure definite nei contratti collettivi.

 

La procedura di consultazione:

  • avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata;
  • la consultazione ha inizio entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza di convocazione;
  • i rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione;
  • la procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi 10 giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori;
  • entro 30 giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

 

Presso il CNEL, infine, viene istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con il compito di:

  • esprimere pareri interpretativi, non vincolanti, sulle procedure relative alla partecipazione dei lavoratori (proponendo agli organismi paritetici eventuali misure correttive);
  • raccogliere e valorizzare le buone prassi (in materia di partecipazione dei lavoratori) attuate dalle aziende;
  • redigere ogni due anni una relazione sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • presentare al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione dei lavoratori alle imprese.

Clicca qui per saperne di più

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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