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Le prime indicazioni INPS sul contratto di rioccupazione (1-2)

L’INPS – con Circolare del 2 agosto 2021, n. 115 – ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, ex decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 per i contratti di rioccupazione, alla luce dell’autorizzazione rilasciata in data 28 giugno 2021 dalla Commissione Europea.

Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di nel periodo compreso tra il 01 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 01 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 500 e va riproporzionata per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, in misura pari ad € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il beneficio spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro.

Leggi la circolare n° 115 del 02-08-2021 per saperne di più.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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