L’INPS – con Messaggio del 20 agosto 2021, n. 2909 – ha comunicato che a partire dal 25 agosto p.v. è possibile presentare telematicamente la domanda per l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Nello specifico, l’istanza di esonero contributivo potrà essere presentata da parte dei soggetti che risultino iscritti:
- alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR;
- alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari, ex lege n. 3/2018, già collocati in pensione.
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.