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Legge di Bilancio 2025 – le novità in ambito lavoristico occupazionale (2- 4)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

La legge di Bilancio 2025, prevede, tra le altre cose, le seguenti misure di natura fiscale, afferenti la gestione del rapporto di lavoro.

 

Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato – introdotta una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro.

Nello specifico, il nuovo il beneficio consiste nell’esenzione fiscale, fino ad € 5.000 annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui.

Ai fini del beneficio, il lavoratore:

  • deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000;
  • deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro. A tal fine, il lavoratore deve fornire una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46, DPR n. 445/2000, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Tale esclusione:

  • è valida per i primi due anni dalla data di assunzione;
  • non rileva ai fini contributivi;
  • viene calcolata ai fini dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

 

Detassazione dei premi di risultato – per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, confermata la riduzione dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, ex art. 1, comma 182, legge n. 208/2015.

 

Fringe benefit – per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, viene elevato da €` 258,23 ad € 1.000 (€ 2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

  1. del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
  2. delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
  • dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa;
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere – al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, ad € 40.000:

  • lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.

Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.

Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ex art. 17, Dlgs. n. 241/1997.

 

Detassazione delle mance nel settore ristorazione turismo – il provvedimento in specie eleva:

  • dal 25 al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
  • da € 50.000 ad € 75.000 il limite reddituale di applicazione della tassazione agevolata.

Per effetto della modifica, pertanto, dal 1° gennaio 2025, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 75.000, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

  • sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

 

IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo – confermata la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

  • 23% per redditi fino ad € 28.000;
  • 35% per redditi tra € 28.000 ed € 50.000;
  • 43% per redditi da € 50.000,01.

La detrazione prevista dal TUIR per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da € 1.880 ad € 1.955 per redditi fino ad € 15.000. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino ad € 8.500, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.

 

Cuneo fiscale – introdotto un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino ad € 20.000, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

– 7,1% per redditi fino ad € 8.500;

– 5,3% per redditi tra € 8.500 ed € 15.000;

– 4,8% per redditi superiori ad € 15.000.

Se il reddito è compreso tra € 20.000 ed € 32.000, la detrazione di riferimento equivale ad € 1.000; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di € 40.000.

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

 

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In data 03 gennaio 2025 Fondoprofessioni ha pubblicato l’Avviso n. 1/2025 “Piani formativi monoaziendali”, che finanzia piani formativi realizzati dall’Ente attuatore in base alle specifiche esigenze del singolo Studio/Azienda Proponente.   I piani formativi sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, che abbiano provveduto all’iscrizione

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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