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Legge di Bilancio 2025 – le novità in ambito lavoristico occupazionale (3- 4)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

La legge di Bilancio 2025, prevede, tra le altre cose, le seguenti misure di natura previdenziali e pensionistiche.

 

Decontribuzione per le lavoratrici madri – riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario, in possesso dei seguenti requisiti:

  • madri di due o più figli;
  • che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L’esonero:

  • è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero ex art. 1, comma 180, legge n. 213/2023.

  

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, legge n. 233/1990.

 

Congedi parentali – elevata, in via strutturale, l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 01 gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

 

Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti – i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ex art. 1, comma 1, legge n. 233/1990, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

 

La riduzione contributiva è:

  • riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
  • alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
  • concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

 

Previdenza complementare – per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 01 gennaio 1996, dal 01 gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

 

Incentivo al posticipo del pensionamento – confermato l’incentivo introdotto nel 2024, con le seguenti novità:

  • inclusione, oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a “Quota 103”, anche di quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;
  • esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

 

Opzione donna – confermata, per tutto il 2025, la suddetta misura, con i medesimi requisiti anagrafici previsti per il 2024.

 

Quota 103 – estesa la possibilità di accedere al pensionamento anticipato “Quota 103” anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025.

Nello specifico, al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, nell’anno 2025, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Coloro che matureranno i requisiti nel 2025, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  • 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;
  • 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

 

APE sociale – prorogata fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’APE sociale, ex art. 1, commi da 179 a 186, legge n. 232/2016.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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