Nella Gazzetta Ufficiale del 03 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la legge 03 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Gli articoli da 1 a 13 dettano la disciplina del nuovo Assegno di Inclusione che, dal 01 gennaio 2024, subentrerà al reddito di cittadinanza, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni ovvero in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Per accedere all’assegno, i nuclei familiari devono possedere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:
- requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: il componente richiedente il beneficio – al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio – deve essere:
- cittadino dell’Unione europea o familiare di cittadino dell’Unione europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
- avere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
- requisiti relativi alla condizione economica: il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- un ISEE non superiore ad € 9.360;
- un reddito familiare inferiore ad € 6.000 annui (elevato ad € 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), moltiplicati per la scala di equivalenza;
- un patrimonio immobiliare, calcolato ai fini ISEE, non superiore ad € 30.000 (non si tiene conto della casa di abitazione purché abbia un valore ai fini IMU non superiore ad € 150.000);
- un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore ad € 6.000. Tale limite è elevato di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Tali massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo familiare;
- requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita: nessun componente il nucleo familiare deve:
- deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere.
Ai fini della fruizione del beneficio, il beneficiario dell’assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non essere stato condannato in via definitiva.
Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura, ex art. 7, legge n. 604/1966.
Incentivi all’assunzione di percettori Assegno di Inclusione – l’art. 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato – l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo 24 mesi.
Nel caso in cui l’assunzione sia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) è riconosciuto nella misura del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, e nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Sono poi previsti incentivi a favore:
- delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi della normativa vigente, ex Dlgs. n. 276/2003, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata da tali agenzie mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva presente nel SIISL. In tal caso, è riconosciuto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo previsto per le suddette assunzioni agevolate effettuate da datori di lavoro privati;
- dei patronati, degli enti, anche del Terzo settore, delle associazioni e delle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, ove autorizzati all’attività di intermediazione. In tal caso, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta dai predetti soggetti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, è riconosciuto un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato o all’80% dell’intero incentivo riconosciuto dalla disposizione in commento ai datori di lavori per le assunzioni agevolate a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti in oggetto assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo. Il riconoscimento di tale contributo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, previsto dall’art. 14, comma 4, lett. b), legge n. 68/1999.
Le agevolazioni:
- sono compatibili e aggiuntive rispetto agli esoneri previsti dalla normativa vigente per le assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni, di donne in condizioni svantaggiate e di lavoratori disabili;
- non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti in materia di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 3 della Legge n. 68/199932, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
La concessione degli incentivi:
- è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva;
- è ammessa ai sensi e nei limiti previsti del regime “de minimis”.