La Corte Costituzionale – con sentenza n. 70/2023 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721, lett. a), legge n. 234/2021 e dell’art. 1, comma 537, legge n. 234/2021, nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Com’è noto, il richiamato comma 721 demanda la disciplina dei tirocini extracurriculari a specifiche linee guida, da definirsi con un accordo, concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo criteri generali stabiliti dalla disposizione normativa impugnata.
La Regione Veneto, che ha promosso il ricorso innanzi la Corte Costituzionale, ha evidenziato che i suddetti criteri sarebbero rigidamente predeterminati e andrebbero in tal modo a violare la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di formazione professionale, ex art. 117, quarto comma, Cost., nonché il principio di ragionevolezza (poiché verrebbero stravolte le finalità proprie dei menzionati tirocini, intesi quali strumenti formativi di rilevanza sociale).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, nel ritenere fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117 della Costituzione, concernente l’assegnazione delle competenze legislative residuali alle Regioni, ha sottolineato come “la disposizione statale impugnata circoscriva l’applicazione dei tirocini a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa, rappresentando un indebita invasione della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale“.