L’INPS – con Messaggio del 27 ottobre 2021, n. 3669 – ha reso note:
- le informazioni relative alla verifica dei requisisti necessari per l’accesso all’Assegno temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC,
- le modalità di individuazione dei beneficiari,
- le eventuali incompatibilità,
- le formule di calcolo dell’importo spettante,
- le modalità di erogazione.
I percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Assegno temporaneo, non devono fare richiesta all’INPS per il riconoscimento di tale beneficio.
L’individuazione dei figli minori del nucleo familiare beneficiario è effettuata in base a quanto dichiarato nella DSU in corso di validità utile ai fini della liquidazione del RdC, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
Sono ricompresi nella platea dell’integrazione tutti i nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera “F”), nonché i nuclei in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.
L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo.
Gli assegni sono incrementati per i nuclei con almeno tre figli minori a carico e sono, inoltre, maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità media, grave o non autosufficienza presente nel nucleo. In caso di affido condiviso del minore avente diritto all’Assegno temporaneo, questo viene corrisposto in forma di integrazione RdC, secondo le modalità di erogazione del RdC, senza corrispondere il 50% dell’importo complessivo al secondo genitore affidatario che non faccia parte del nucleo familiare beneficiario del RdC (genitore non convivente).
L’importo dell’integrazione RdC è di importo variabile da € 142,40 ad € 217,80.