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Operativo lo sgravio contributivo per le assunzioni di Donne svantaggiate per il 2023

La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4063 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).

A mente dell’art. 1, comma 298, legge n. 197/2022, lo sgravio strutturalmente in vigore, volto a promuovere l’assunzione femminile, è divenuto totale, per volontà del legislatore, a partire dalle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui.
Il requisito dello svantaggio della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione.

Il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di:

  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

I datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva on line finalizzata per la fruizione dell’incentivo.
A tal fine è necessario compilare e trasmettere il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Nel caso in cui l’azienda abbia già trasmesso il modello per la fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale.

L’INPS – con Circolare del 23 giugno 2023, n. 58 – ha reso note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Clicca qui per scoprire circolare INPS.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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