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Operativo lo sgravio contributivo per le assunzioni di Under 36 per il 2023

La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4061 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di giovani lavoratori under 36 anni effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).

L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha fornito i chiarimenti necessari per la corretta fruizione dell’incentivo in specie.

Com’è noto, l’art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020 ha normato l’esonero contributivo (ex art. 1, comma 100 e ss., legge n. 205/2017), nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, per le assunzioni EFFETTUATE NEL BIENNIO 2021/2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (quindi, under 36 anni).

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.  

Per le assunzioni effettuate nel 2023, l’incentivo non può essere superiore alla misura massima di 8.000 su base annua.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 666,66 (€ 8.000/12).

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni giorno è di € 21,50 (€ 666,66/31 gg.)

L’esonero contributivo ex legge n. 197/2022 è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (es. l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall’art. 1, comma 281, legge di Bilancio 2023 e modificato dall’art. 39, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le  assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato – AAAA-MM-GG.

Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“.

Clicca qui per approfondire la circolare INPS.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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