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Permesso di soggiorno per studio o formazione professionale e tirocinio formativo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 14 febbraio 2023, prot. n. 320 (non ancora pubblicata nella home page dell’INL) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.

Com’è noto, la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
Al contempo, la legge opera una distinzione tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia (ad esempio, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio) da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.

Al riguardo, l’INL ha precisato che, nel caso in cui il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), lo stesso può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ex art. 14, comma 4, DPR n. 394/1999.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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