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Pienamente operativi gli incentivi occupazionali in caso di assunzioni di fruitori AdI e SFL (2-2)

 

I datori di lavoro del settore privato (beneficiari dell’incentivo occupazionale in caso di assunzione di beneficiari AdI/SFL, ex art. 10, decreto-legge n. 48/2023) dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015,
  • le norme ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (regolarità del DURC; rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali, ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015; rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori),
  • regolarità degli obblighi assunzionali in tema di collocamento obbligatorio, ex lege n. 68/1999 (al riguardo, l’art. 10, comma 7, decreto-legge n. 48/2023 prevede che l’esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione del beneficiario dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro iscritto alle liste di cui alla medesima legge).

 

Le agevolazioni sono ammesse ai sensi e nei limiti previsti del regime “de minimis”.

Al riguardo, per effetto dei nuovi Regolamenti “de minimis” – che hanno sostituito i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (SIEG) – i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:

  • Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (settore generale) – nuovo massimale € 300.000;
  • Regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) – nuovo massimale € 750.000.

 

Relativamente al coordinamento con altri incentivi, l’INPS ha chiarito che la cumulabilità tra l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, laddove si tratti, segnatamente, di persone con disabilità, con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13, legge n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.

Quanto alla restante platea di esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione datoriale, l’esonero in in specie – considerata la sua entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui) – deve ritenersi strutturalmente non cumulabile.

 

L’esonero in specie è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

 

L’INPS – con Messaggio del 20 novembre 2024, n. 3888 – ha reso nota la disponibilità del modulo on line per la richiesta del beneficio, il rilascio di un nuovo applicativo, nonché fornito le istruzioni che riguardano sia la fruizione corrente del beneficio che il recupero delle mensilità arretrate per le quali spetta l’agevolazione.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio.

In essa il datore di lavoro deve indicare le seguenti informazioni:

  • lavoratore assunto;
  • prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
  • importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
  • eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

 

L’INPS, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

 

In caso di intervento di uno degli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ad essi spetta un contributo pari:

  • al 60% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato;
  • all’80% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a termine.

 

Sul portale INPS è presente il “Cruscotto SFL-ADI” in cui l’Agenzia può inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Il datore di lavoro deve esporre in Uniemens il beneficio valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “EADI” in caso di percettore di Assdegno di Inclusione o “ESFL” in caso di percettore di SFL;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

 

Le agenzie di somministrazione devono riportare:

  • in “IdentMotivoUtilizzoCausale” la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi arretrati e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.

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