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Prorogata dalla Commissione Europea la Decontribuzione SUD fino al 30 giugno 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 19 dicembre 2023 – ha reso noto che la Commissione Europea ha accolto la richiesta di estendere l’autorizzazione all’utilizzo della misura “Decontribuzione Sud”, per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2024 (fino, cioè, alla scadenza del Temporary Framework Ucraina).

Com’è noto, l’agevolazione contributiva, introdotta iniziamente dal decreto-legge n. 104/2020 e successivamente prorogata dalla legge n. 178/2020, configurandosi come Aiuto di Stato, necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.

L’agevolazione “Decontribuzione Sud” prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.
Il beneficio si applica a tutti i contratti di lavoro dipendente (instaurati ed instaurandi), salvo quelli di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’esonero contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati con esclusione dei seguenti soggetti:

  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

La fruizione dell’agevolazione è subordinata, da parte dei datori di lavoro:

  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • al rispetto delle disposizioni in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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