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Prorogate con un nuovo DPCM le misure anti COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″.

Al riguardo, tale nuovo D.P.C.M. conferma e proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di contenimento adottate con il DPCM 11 giugno 2020, che ha previsto:

  • la ripresa delle sale da giochi, sale scommesse, sale bingo, così come la ripresa delle attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali;
  • la riapertura dei centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;
  • la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico e la riapertura delle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
  • la ripresa degli eventi e delle competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio;
  • lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori;
  • in materia di spostamenti da e per l’estero, l’aumento a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

Restano invece ancora sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso, mentre dal 15 luglio 2020 ripartono le fiere e congressi e i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

Inoltre, il DPCM in commento ha aggiornato le linee guida:

  • per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico;
  • sulla riapertura delle attività, in linea con quando previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l’accordo 09 luglio 2020 n. 20/127/CR7ter-a/COV19, prevedendo tra l’altro la possibilità, dopo l’igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, da barbieri e acconciatori, negli uffici aperti al pubblico, nelle terme e nei centri benessere , nonché nelle discoteche e nei circoli ricreativi (pertanto, nelle discoteche e nei centri ricreativi, è consentito anche giocare a carte purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti).

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.