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Prorogato dalla Commissione Europea il Temporary Framework fino a giugno 2022

La Commissione Europea – con Decisione del 18 novembre 2021 – ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021) elevando da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro l’importo complessivo degli aiuti rientranti nella sezione 3.1.

La Commissione ha, poi, elevato i limiti di aiuto complessivi di cui possono fruire:

  • le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura, che passano da € 270.000 ad € 345.000;
  • le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, che vengono elevati da € 225.000 ad € 290.000.

Inoltre è elevato da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro il limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del Temporary Framework.
Tali aiuti sono quelli concessi a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissione (2020, 2021 e 2022), un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Pertanto, se un’impresa ha ottenuto gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 oppure 3.12 e li ha rimborsati pima della concessione di nuovi aiuti, i primi non vengono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali applicabili (ad esempio, se un’impresa ha ricevuto aiuti pari ad € 200.000 e poi li ha rimborsati, potrà richiedere altri aiuti, ma il limite da rispettare sarà sempre di 2,3 milioni di euro e non l’importo che residua una volta sottratti i primi aiuti ricevuti).

La sesta modifica del Temporary Framework prevede anche che le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e sempre che siano rispettate le condizioni previste dalle singole sezioni.

Infine, il documento in specie introduce una nuova misura di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi.
L’intensità di aiuto, complessivamente fissata in 10 milioni di euro, non può superare il 15% dei costi ammissibili. Tuttavia, per gli investimenti realizzati da piccole imprese l’intensità di aiuto può essere aumentata del 20%.
Per gli investimenti realizzati da altre PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata del 10% oppure per gli investimenti nelle zone assistite, l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’importo stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata.
Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie.
Nel caso degli strumenti rimborsabili, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di convertirli in sovvenzioni a condizioni e sulla base di criteri predefiniti che devono essere stabiliti nel regime e specificati nelle decisioni di concessione individuali. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.
Gli aiuti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022.
Sono esclusi gli aiuti agli investimenti precedenti al 01 febbraio 2020.
Gli aiuti possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti nel rispetto delle condizioni previste. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.
Pertanto, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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