Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2021, n. 112 è stata pubblicata la legge 06 maggio 2021, n. 61, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Tra le altre cose, la legge in specie prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:
- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
- per i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.
Tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione – ferma restando la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali – è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
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