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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge Agosto 2/3

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, n. 253 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Da un punto di vista degli ammortizzatori sociali, si segnala:

Proroga della Cassa integrazione Covid-19prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Per le successive 9 settimane è necessario presentare una nuova richiesta e resta dovuto un contributo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

  • al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Cassa integrazione per sportivi professionisti – i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori ad € 50.000 possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, per un massimo di 9 settimane complessive ovvero di 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Cassa integrazione per addetti servizi mensa e pulizia – le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

Cassa integrazione salariale operai agricoli – Il trattamento di CISOA, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività.

Leggi il testo completo colleganti al sito della Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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