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Pubblicate in GU le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Nella Gazzetta Ufficiale del 06 dicembre 2021, n. 290 è stata pubblicata l’Ordinanza del Min. Salute 02 dicembre 2021, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”.

In continuità con le precedenti Linee guida, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

In esse sono state rimarcate le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Il Ministero della Salute sottolinea che nella fase attuale, nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.

Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

Le Linee guida riguardano in particolare i seguenti settori:

  • Ristorazione e cerimonie;
  • Attività turistiche e ricettive;
  • Cinema e spettacoli dal vivo;
  • Piscine termali e centri benessere;
  • Servizi alla persona;
  • Commercio;
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
  • Parchi tematici e di divertimento;
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
  • Convegni e congressi;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Sagre e fiere locali;
  • Corsi di formazione;
  • Sale da ballo e discoteche.

 

Leggi di più cliccando qui e collegandoti al sito della Gazzetta Ufficiale

 

Infine, viene segnalato che in data 05 dicembre 2021, il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite:

  • senza green pass
  • con green pass “base”
  • con green pass “rafforzato”

per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.


Leggi di più sul sito del Governo

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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