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Pubblicato da Fondoprofessioni l’Avviso Training Voucher (2-2)

Pubblicato da Fondoprofessioni l’Avviso 02/03 (cd. Avviso “training voucher”), con il quale vengono erogati contributi a copertura dei costi di partecipazione sostenuti dagli studi professionali/aziende presso enti formatori che dispongono di un con catalogo corsi accreditato presso Fondoprofessioni.

Le domande di finanziamento, timbrate e sottoscritte dal rappresentante legale dell’Ente proponente, possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni e l’attività sarà possibile fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Nello specifico, tutto il piano formativo dovrà essere trasmesso, allegando la prevista documentazione, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.
Le domande di finanziamento saranno esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo e saranno ritenute ammissibili se presentano tutta la documentazione richiesta.
Le domande non compilate correttamente e carenti anche solo di uno dei documenti indicati saranno ritenute inammissibili.
Le domande dovranno pervenire al Fondo almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa scelta, pena l’inammissibilità della stessa.
L’ente proponente, sulla piattaforma, dopo aver scelto il corso di proprio interesse e terminata la compilazione, genererà la domanda di finanziamento, scaricabile in formato word.

L’Ente proponente dovrà quindi effettuare l’upload dei seguenti documenti:

  • domanda di finanziamento (compilata, firmata, timbrata e datata);
  • documento d’identità del legale rappresentante;
  • documento d’identità del dipendente.

Nell’ambito della domanda di finanziamento l’ente proponente deve esprimere la scelta del regime di aiuti di riferimento (Regolamento UE n. 1407/2013 o Regolamento UE n. 717/2014 o Regolamento UE n. 1408/2013).
L’ente attuatore, ricevuta la documentazione da parte dell’Ente proponente, può confermare e accettare la domanda, che verrà quindi presentata a Fondoprofessioni, oppure sospendere o rifiutare la domanda, inserendo in piattaforma le relative motivazioni (mancanza di documentazione, errata documentazione, documento scaduto ecc.).
Gli studi professionali non possono presentare domande di finanziamento per attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e antiriciclaggio.

In seguito alla presentazione dei piani formativi, la struttura del Fondo procede con l’istruttoria di ammissibilità, per verificare la correttezza e la completezza della documentazione trasmessa.
Non saranno considerati ammissibili i piani formativi privi anche solo di uno dei documenti obbligatoriamente previsti.
Inoltre, in tale fase, sempre ai fini dell’ammissibilità, viene verificato quanto risultante dal Registro Nazionale Aiuti di Stato, per accertare la compatibilità dell’importo richiesto al Fondo dallo studio/azienda.
Le domande di finanziamento saranno deliberate in delega dalla Presidenza, con cadenza almeno settimanale.
La data di concessione coincide con il giorno in cui avviene la delibera di Presidenza.
Non sarà riconosciuto alcun contributo per attività formative svolte in data precedente a quella di concessione.
Per ognuna delle domande deliberate, il Fondo provvede alla registrazione del finanziamento concesso all’interno del Registro Nazionale aiuti di Stato.
A seguire, con cadenza indicativamente mensile, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni procede con la ratifica degli esiti.
Dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione il Fondo comunica l’esito della domanda di finanziamento, in forma scritta, all’Ente proponente e all’Ente attuatore indicando:

  • il numero di protocollo assegnato;
  • la ragione sociale dell’Ente proponente;
  • il nome e cognome del dipendente destinatario;
  • il titolo del corso;
  • il contributo approvato.

Sarà il Fondo che provvede ad informare le rappresentanze sindacali e datoriali, firmatarie del verbale di accordo sui requisiti dei cataloghi formativi (nella procedura di accreditamento), sull’attivazione delle singole partecipazioni, mediante invio di un file riepilogativo.

L’ente attuatore, in caso di raggiungimento delle ore di frequenza minima prevista, dovrà rilasciare una attestazione degli apprendimenti, previa idonea attività di registrazione delle presenze e valutazione degli esiti formativi.
L’ente proponente, accedendo alla piattaforma informatica di Fondoprofessioni, carica la richiesta di erogazione saldo, allegando la prevista documentazione e l’attestazione del costo sostenuto.
L’ente attuatore, ricevuta la rendicontazione dell’Ente proponente, ne verifica la completezza e la correttezza e allega la documentazione di propria pertinenza, procedendo con la successiva trasmissione al Fondo (mediante la piattaforma informatica), entro i 90 giorni successivi la data di conclusione delle attività formative.
In difetto di adempimento, il Fondo procederà con la revoca del contributo.

Il Fondo potrà richiedere integrazioni, in forma scritta, all’Ente attuatore entro massimo 60 giorni successivi la ricezione della documentazione. A seguire, l’Ente attuatore avrà massimo 30 giorni dalla ricezione della richiesta di Fondoprofessioni, per procedere con l’invio delle necessarie integrazioni, pena revoca del finanziamento.
Il contributo sarà erogato entro massimo 90 giorni successivi la data di ricezione del rendiconto.

Infine, è richiesta la compilazione di tutti i documenti previsti e dei dati presenti all’interno della piattaforma informatica di Fondoprofessioni, per consentire una puntuale attività di monitoraggio, come disposto da Anpal.
Il Fondo effettua le seguenti verifiche:

  • in itinere, per accertare l’effettiva realizzazione delle attività e il loro regolare svolgimento, attraverso visite ispettive;
  • ex post, a cura del Fondo, per verificare la rendicontazione pervenuta e definire il relativo importo riconosciuto.

Clicca qui per approfondire.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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