Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dello Sport hanno pubblicato il Vademecum sul lavoro sportivo, contenente la nuova disciplina in vigore dal 01 luglio 2023.
Il documento – oltre ad affrontare le diverse novità in ambito lavoristico, tributario e previdenziale delle diverse tipologie di rapporti di lavoro, ovvero di volontariato – fornisce una serie di chiarimenti amministrativo-gestionali, sotto forma di FAQ.
Al riguardo, viene precisato che per le collaborazioni coordinate e continuative e per i lavoratori subordinati c’è l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).
Per le sole collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste per i lavoratori sportivi (lavoro sportivo co.co.co.), l’obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento: i compensi, però, possono essere erogati in anticipo.
Sotto € 15.000 non vi è obbligo di emissione del prospetto di Paga (mentre resta obbligatorio il LUL).
Viene definito lavoratore sportivo:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato;
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non è considerato lavoratore sportivo, chi, abilitato all’esercizio di una professione al di fuori del settore sportivo e iscritto in albi o elenchi professionali specifici, esercita la stessa professione anche in ambito sportivo.