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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Ristori quater”

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020, n. 297 è stato pubblicato il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento – entrato in vigore il 30 novembre 2020 – prevede, ex art. 9, nuove indennità per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali.

Nello specifico, viene riconosciuta un’indennità pari ad € 1.000 in favore:

  • dei soggetti beneficiari dell’indennità di € 1.000, ex art. 15, comma 1, decreto legge n. 137/2020;
  • dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge “Ristori quater”) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni ex. art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

 

Viene inoltre riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari ad € 1.000 ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali qualora siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

Il decreto legge n. 157/2020 prevede, poi, un’indennità di € 1.000:

  • per gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad € 50.000, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000.

 

A mente dell’art. 11, decreto legge n. 157/2020, infine, si prevede l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di dicembre 2020, di un’indennità pari ad € 800, nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Clicca per leggere il DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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