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Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (1-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze.

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In data 05 dicembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso “Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni”. 

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La finalità del FNC (terza edizione) è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione, agendo su più fronti:

  • offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro;
  • sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
  • intervenendo qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale

 

Possono accedere al FNC:

  • i datori di lavoro privati,
  • le società a partecipazione pubblica, ex Dlgs. n. 175/2016,
  • le Agenzie di somministrazione (qualora i lavoratori interessati siano soggetti in somministrazione),

a patto che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nell’Avviso.

 

I datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • in caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024, dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, anche da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Tali accordi devono contenere i seguenti elementi minimi:

  • i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
  • i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
  • specifica se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo.

 

Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIGO; CIGS; CIGD; contratti di solidarietà, FIS).

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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