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Rimborso spese per lo smart working ed imponibilità fiscale – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 30 aprile 2021, n. 314 – ha affrontato la tematica inerente la scelta di un datore di lavoro di concedere ai propri dipendenti e a quelli delle altre società del gruppo, una somma a titolo di rimborso delle spese delle quali si facevano carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile, anziché presso i locali dell’azienda (nello specifico, l’azienda aveva erogato un rimborso di € 0,50 per ogni giorno di lavoro in smart working, considerando il consumo di energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l’utilizzo dei servizi igienici, quali acqua e materiale di consumo, oltre all’utilizzo del sistema di riscaldamento proprio durante il periodo invernale).

In tal senso, l’azienda – con riferimento al rimborso in commento – aveva posto le seguenti condizioni:

  • il luogo di svolgimento della prestazione in smart working era l’abitazione del dipendente o altro luogo, i cui costi diretti erano a suo carico;
  • non si consideravano le spese di vitto, i costi di climatizzazione estiva, i costi per la rete internet, altri costi fissi quali le spese di allaccio alla rete elettrica ed idrica in quanto ritenuti indipendenti dall’utilizzo dell’abitazione (o luogo ad esso assimilabile) per scopi lavorativi anziché ad uso esclusivamente privato.

 

L’Agenzia delle Entrate – con la risposta ad Interpello n. 314/2021 – ha affermato che le suddette somme erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile devono essere escluse da imposizione fiscale, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Infatti, il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, era basato su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, erano stati sostenuti dal dipendente. Pertanto, la quota di costi rimborsati al dipendente, poteva essere considerata riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, conseguentemente, essere esclusa dalla base imponibile ai fini IRPEF.

Clicca e leggi la Risposta n. 314

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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