In data 28 dicembre 2023 è stato siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia.
Al riguardo, con decorrenza 01 gennaio 2024, viene elevata la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza, allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede l’impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.
Pertanto, i dipendenti che svolgono lavoro da remoto transfrontaliero potranno richiedere il modello A1, ex art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, al fine di mantenere l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il datore di lavoro, purché svolgano la propria attività da remoto nel Paese di residenza per meno del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.
L’applicazione dell’esenzione avviene richiedendo il modello A1 nello Stato di appartenenza che ha una validità massima di tre anni, con possibilità di proroga.
Hanno aderito al suddetto Accordo i seguenti Paesi:
- Austria;
- Belgio;
- Croazia;
- Repubblica Ceca;
- Finlandia;
- Francia;
- Germania;
- Italia,
- Lichtenstein,
- Lussemburgo,
- Malta;
- Norvegia;
- Polonia;
- Portogallo;
- Spagna;
- Svezia;
- Svizzera;
- Paesi Bassi;
- Slovenia;
- Slovacchia.