A mente dell’art. 1, commi da 125 a 129, legge n. 124/217, tutti i soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura dalla Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di fornirne annualmente adeguata informazione.
Andando nel dettaglio, si ricorda che l’obbligo informativo riguarda in particolare i benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione a favore dei seguenti soggetti:
- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, ex art. 13, legge n. 349/1986;
- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ex art. 137, Dlgs. n. 206/2005;
- associazioni, Onlus e fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, Dlgs. n. 286/1998;
- imprese che svolgono le attività ex art. 2195 cod. civ.
Nel perimetro oggettivo dell’obbligo informativo rientrano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, concessi dalla pubblica amministrazione nell’esercizio finanziario.
Vanno escluse dall’obbligo informativo tutte quelle che si applicano indistintamente ad una platea potenziale di soggetti destinatari di misure agevolative.
Sono altresì esclusi, quei soggetti che siano stati destinatari di sovvenzioni, in danaro e/o natura, potenzialmente rientrati nell’obbligo ma, complessivamente, d’importo inferiore ad € 10.000 nell’esercizio finanziario.
L’assolvimento dell’obbligo informativo va effettuato entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Le modalità attraverso le quali l’obbligo deve essere assolto è differente in relazione ai soggetti interessati.
Le imprese, di regola, debbono fornire le informazioni e gli importi mediante pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Nel caso di soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa, perché redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., ovvero non tenuti alla redazione o deposito del bilancio come le imprese individuali e le società di persone, le informazioni e gli importi verranno pubblicati sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo informativo è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione dell’organo competente.
Se il soggetto obbligato non ottempera entro 90 giorni pubblicando l’informativa, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Il regime sanzionatorio applicabile è quello previsto dalla legge n. 689/1981 in quanto compatibile.