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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. Aiuti

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114 è stato pubblicato il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tra le altre cose, si segnala l’introduzione del cd. bonus € 200.
Tale indennità Una Tantum sarà riconosciuta automaticamente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, con la busta paga ovvero con la pensione di luglio 2022.
Per i lavoratori dipendenti, la condizione di accesso è non avere trattamenti pensionistici in corso e rientrare nella platea di coloro che hanno beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, dello sconto sui contributi stabilito dalla legge n. 234/2021: ne hanno diritto i lavoratori con una retribuzione imponibile mensile di € 2.692 (€ 34.996 all’anno, compresa la tredicesima mensilità).
Le risorse previste ammontano a 2,7 miliardi.
I datori di lavoro riconosceranno il bonus in busta paga e lo recupereranno poi in compensazione con gli importi dovuti all’INPS.
Per i pensionati, i titolari di assegno sociale o di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno, il criterio di accesso all’Una Tantum è quello di un reddito personale complessivo, nel 2022, non superiore ad € 35.000 lordi.
Per il diritto all’indennità non rilevano il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e gli assegni familiari.

Per quanto riguarda le aziende, si segnalano le seguenti agevolazioni:

  • possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
    Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.
    La misura, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.
  • rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020, per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.

  • Riformulazione della disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d’imposta, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
    Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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