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Speciale decreto Lavoro: gli interventi su fisco e potere d’acquisto dei lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale del 04 maggio 2023, n. 103 è stato pubblicato il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Con riferimento al binomio fisco e potere d’acquisto dei lavoratori si segnalano le seguenti disposizioni:
Art. 39 (Riduzione del cuneo fiscale) – si innalza, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923.

Art. 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale) – confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit ad € 3.000 per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Nello specifico, dunque:

  • per il solo anno 2023 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passa dal valore ordinario di € 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) ad € 3.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono a fiscalmente a carico;
  • nel maggior importo previsto possono anche essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • i datori di lavoro, per dare applicazione alla norma, dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti;
  • il lavoratore per fruire del bonus “rafforzato” dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico;
  • per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare “categoria” prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di € 258,23.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

  • buoni spesa e buoni benzina;
  • ricariche telefoniche;
  • buoni acquisto;
  • regali e cestini natalizi;
  • autovettura uso promiscuo;
  • interessi su prestiti;
  • polizza rischi extra professionali;
  • fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
  • pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi:

  • opere e servizi per finalità sociale;
  • somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
  • somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
  • trasporto pubblico;
  • assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
  • servizio mensa/buono pasto;
  • assistenza sanitaria integrative;
  • contributi versati alla previdenza complementare.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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