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Speciale Legge di Bilancio 2021 (2/6) – I nuovi programmi di politica attiva del lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“.

L’art. 1, comma 324 istituisce il “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021.

Le risorse saranno così ripartite:

  • 233 milioni di euro per l’anno 2021, per l’istituzione del programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) – programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio, ex art. 20, Dlgs. n. 150/2015;
  • 267 milioni di euro per l’anno 2021, per la “rinascita” dell’assegno di ricollocazione, ex art. 23, Dlgs. n. 150/2015 – tale misura di politica attiva del lavoro (sospesa con l’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza e con il relativo AdRdC) è erogata dal Centro per l’Impiego (ad esclusione delle persone che, beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione) anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  1. collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione
  2. collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività
  3. percezione della NASPI da oltre quattro mesi.

 

Nel 2021, quindi, si avrà l’AdR 2.0 (che assorbirà anche il cd. AdR Cigs) e l’AdRdC.

In merito alla “Garanzia di occupabilità dei lavoratori”, entro il 01 marzo 2021 verrà pubblicato un Decreto Interministeriale MLPS/MEF che dovrà precisare:

  • le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,
  • le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa,
  • le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro,
  • la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

 

Le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell’ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del suddetto programma React EU.

Invece, per quanto attiene l’assegno di ricollocazione, sarà una deliberazione del CdA ANPAL (adottata previa approvazione del MLPS, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) a definire:

  • i tempi, le modalità operative di erogazione e l’ammontare dell’AdR;
  • le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa;
  • i termini della presa in carico del beneficiario da parte dei Centri per l’Impiego ed il servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo (che potrà essere erogato dai CpI, ovvero dai soggetti privati accreditati, ex art. 12, Dlgs. n. 150/2015, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale).

 

Clicca per leggere il provvedimento del 30 dicembre 2020, n. 178

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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