Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Nell’analisi che segue, le novità sugli incentivi occupazionali di giovani under 36 anni e donne.
Incentivo occupazionale per l’assunzione di giovani under 36
L’art. 1, comma 297, legge n. 197/2022 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto dall’art. 1, comma 10, legge n. 178/2020 per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.
In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari ad € 8.000 l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Condizione per potervi accedere al beneficio è che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
In continuità con gli anni precedenti, non possono beneficiare dell’agevolazione:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- le prosecuzioni di contratto di apprendistato;
- le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Incentivo occupazionale per l’assunzione di donne
L’art. 1, comma 298, legge n. 197/2022 conferma per il 2023 l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, ex art. 1, comma 16, legge n. 178/2020.
Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’efficacia di tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Com’è noto, il decreto MLPS/MEF del 16 novembre 2022, n. 327 ha individuato – per l’anno 2023, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.