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Speciale legge di Bilancio 2023 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197/2022 (3-5)

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Nell’analisi che segue, le novità sul Reddito di Cittadinanza.

Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, a decorrere dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità (ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età).
Sempre a decorrere dal 01 gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale.
In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.
Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

A decorrere dal 01 gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di I livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione: in tal senso, con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni.
Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro.

La quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Infine, l’art. 1, comma 294, legge n. 197/2022 ha istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del Reddito di Cittadinanza: nello specifico, si riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del RdC l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio – alternativo all’esonero normato dall’art. 8, decreto legge n. 4/2019 – è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Il Reddito di Cittadinanza sarà abrogato il 01 gennaio 2024 e, nell’ottica di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all’abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’anno 2024.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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