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Speciale Legge di Bilancio 2024 (1-4) – novità sul welfare familiare

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede delle novità in tema di welfare familiare ed aiuti alle famiglie.

Nel dettaglio:

Incremento Bonus asili nido – con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino ad € 40.000, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato ad € 2.100.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti – per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Indennità di congedo parentale – la durata massima del congedo parentale, utilizzabile in modo alternativo tra i genitori, è confermata anche per il 2024
Per ogni figlio, fino a 12 anni di età, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, per periodi che non possono eccedere complessivamente 10 mesi, tranne per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tal caso il limite massimo complessivo viene elevato a 11 mesi.

Il diritto all’astensione facoltativa compete:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell’astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest’ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto perché non lavoratore o autonomo.

La contrattazione collettiva di settore ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il diritto è previsto anche per le adozioni e affidamento preadottivo internazionale.

Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima dell’effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.
I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) nei periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari.
Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la malattia del bambino, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell’assenza dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale.
In caso di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32, Dlgs. n. 151/2001, quindi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.
La stessa disposizione si applica anche in caso di adozioni ed affidamenti di minori, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, mentre sospendono i termini di durata del periodo di apprendistato
La misura base dell’indennità di congedo parentale è stabilita nella misura del 30% per i periodi di congedo parentale spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. Per gli ulteriori periodi di congedo e fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
Per l’anno 2023 il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico è pari ad euro 7.328,62, pertanto, il tetto massimo reddituale per l’erogazione dell’indennità è di 18.321,55 euro.

La legge di Bilancio 2024 ha modificato la disciplina del congedo parentale: i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80% e di un ulteriore mese con indennità al 60%.
Per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta nella misura standard del 30%. Le misure in oggetto si applicano in caso di termine del periodo di congedo di maternità o di paternità in data successiva al 31 dicembre 2023.
A partire dal 2025, l’indennità riconosciuta dall’INPS sarà dell’80% per il primo mese e del 60% per il secondo e del 30% per i mesi successivi.
I periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro, fino al 12° anno di vita del bambino, danno diritto ai contributi figurativi pieni per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 10 mesi, a prescindere dall’anzianità contributiva precedente.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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