L’INAIL – con Nota del 10 settembre 2019, prot. n. 13134 – ha reso note le corrette modalità di inquadramento dei soggetti assicurabili che svolgono molteplici attività nell’ambito del settore terziario o dell’artigianato (segnatamente, alle attività svolte dai panifici con annessa vendita al dettaglio, alla vendita e al restauro di mobili, all’attività degli alberghi con annesse ulteriori attività di servizi e al noleggio di macchine e attrezzature).
Andando nel dettaglio:
- con riferimento all’attività di un panificio, inquadrato nella gestione artigianato, con più punti vendita in cui la produzione di pane è operata nello stesso locale o in locali adiacenti ad uno solo dei punti vendita, è corretto applicare la voce di tariffa 1444 se la produzione con eventuale vendita del pane prodotto è da considerare come un complesso unitario. Qualora invece la vendita al dettaglio sia configurabile come un’attività a sé stante rispetto all’attività produttiva, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, ossia la voce 1444 per la produzione di pane nel punto vendita dove si trova il forno e la voce 0111 per la vendita.
- un esercizio che effettua la sola vendita di mobili va classificato alle voci della vendita 0111 (oppure 0116, se effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci). Qualora si tratti di un esercizio che effettua restauro o lavorazione del legno congiuntamente alla vendita va classificato interamente alla voce 5200. Se, invece, si tratta di esercizio che effettua la vendita di mobili e offre anche il servizio di montaggio mobili presso i clienti si configura un’attività complessa, classificabile a due voci: 0111 per la vendita e 5200 per il montaggio mobili.
- l’attività di albergo è esplicitamente prevista alla voce 0221 che prevede anche il servizio ristorante annesso, mentre la voce 0221 si applica anche se il ristorante è aperto a clienti che non alloggiano nell’albergo. Le attività di “reception” sono parte del ciclo degli alberghi e pertanto vanno riferite alla voce relativa alla fornitura di alloggio.
Gli alberghi comprensivi di spiaggia attrezzata e di impianti sportivi vanno classificati alla voce 0221 sia se tali servizi siano parte dell’albergo che se sono aperti a clienti che non alloggiano nell’albergo.
Nel caso di centro benessere consistente in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili, la classificazione è alla voce 0221.
Se invece il centro benessere offre servizi estetici l’attività complessiva dell’albergo si configura come attività complessa e andrà riferita alle voci 0221 (albergo – gestione terziario) e 0410 (servizi estetici – gestione terziario) per le sole attività di cui alla voce.
Qualora invece il centro benessere consista in uno stabilimento termale, la relativa classificazione è alla voce 0311.
Scopri di più sull’Istruzione operativa del 10 settembre 2019 e sulla classificazione tariffaria sul sito dell’INAIL.