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Termini e modalità di presentazione domande di esonero contributivo per la parità di genere

L’INPS – con Messaggio del 21 dicembre 2023, n. 4614 – ha reso noto che sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” che consente l’invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.
Le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 (ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023).

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della certificazione;
  • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Per quel che riguarda l’esonero contributivo autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, è stato chiarito che:

  • i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;
  • i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.

I datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nel 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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