L’INPS – con Circolare del 05 luglio 2019, n. 100 – ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge n. 26/2019 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 4/2019), integrando le indicazioni già fornite con la Circolare n. 43/2019.
Com’è noto, il beneficio del Rdc è condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Al riguardo, il provvedimento segnala le seguenti principali novità:
- preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 416-bis (associazione di tipo mafioso anche straniera), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), 422 (strage) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati;
- nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ex art. 7, DPCM 05 dicembre 2013, n. 159 (c.d. ISEE minori);
- il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni (l’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del MLPS/MEF da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione).
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