L’INPS – con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.
L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici cd. svantaggiate, quali:
- donne che hanno compiuto almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro, ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore ad € 8.145 o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore ad € 4.800.
L’incentivo in commento spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Ora l’INPS – con Messaggio del 06 aprile 2021, n. 1421 – ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando che il beneficio in commento può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012 ovvero, di cui al richiamato art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Infine, l’Istituto ribadisce che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.