Com’è noto, la Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4063 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).
A mente dell’art. 1, comma 298, legge n. 197/2022, lo sgravio strutturalmente in vigore, volto a promuovere l’assunzione femminile, è divenuto totale, per volontà del legislatore, a partire dalle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui.
Il requisito dello svantaggio della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione.
Il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di:
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
- proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
I datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva on line finalizzata per la fruizione dell’incentivo.
A tal fine è necessario compilare e trasmettere il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale”.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Nel caso in cui l’azienda abbia già trasmesso il modello per la fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale.
L’INPS – con Circolare del 23 giugno 2023, n. 58 – ha reso note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Ora l’INPS – con Messaggio del 10 luglio 2023, n. 2598 – ha fornito ulteriori chiarimenti sulla modalità di fruizione dell’esonero contributivo in commento.
Per quanto attiene al recupero del pregresso, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione o trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Nella sezione “ListaPosAgri” del flusso Uniemens, per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni o trasformazioni nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento “CodAgio” con i rispettivi codici “3K” e “4K”.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, il “CodAgio” 3K deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.
Relativamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2023, il “CodAgio” 4K deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Infine, con riferimento alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS ha precisato che le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione.
In relazione ai contratti di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.