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Vietata la geolocalizzazione dei dipendenti in Smart working

Nella Gazzetta Ufficiale del 05 maggio 2025, n. 102 è stata pubblicata la legge 15 aprile 2025, n. 63, recante “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.

 

Tra le altre cose, si segnala che l’art. 5 estende l’ambito di applicazione delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

In particolare, il diritto al collocamento obbligatorio viene esteso ai seguenti soggetti:

  • il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui sopra nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi della L. 76/2016,
  • i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento;
  • chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi stessi.

 

Tali soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le assunzioni di questi soggetti non rientrano nella quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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