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Al via il nuovo servizio INPS Greenpass50+ per la verifica della Certificazione verde (2/2)

L’INPS – con Messaggio del 21 ottobre 2021, n. 3589 – ha introdotto, nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC.

Il servizio telematico di verifica predisposto dall’INPS che si articola in tre fasi:

  • accreditamento: i datori del lavoro accreditano l’azienda al servizio di verifica del green-pass e indicano i c.d. “Verificatori”;
  • elaborazione: l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • verifica: i “Verificatori” accedono al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.

Una volta effettuato l’accreditamento, l’INPS effettuerà in modo automatico, ogni giorno, le seguenti elaborazioni (seconda fase del processo):

  • eliminazione di tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno precedente;
  • analisi delle aziende che risultano essere accreditate al momento dell’elaborazione;
  • controllo, in fase iniziale, del dimensionamento aziendale;
  • interrogazione della Piattaforma Nazionale-DGC, al fine di recuperare l’informazione sul possesso del Green pass.

I dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell’Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati. Durante la fase di eliminazione dei dati memorizzati, che di norma sarà eseguita dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo.

Quanto alla terza fase (Verifica), l’INPS individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, facendo riferimento al dato più recente.
I “Verificatori”, incaricati dal datore di lavoro e accreditati, tramite il servizio di verifica visualizzano l’elenco di tutti dipendenti dell’azienda per cui sono stati accreditati, per i quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica del possesso del green-pass presso la PN-DGC.
È possibile verificare il possesso del green-pass esclusivamente per il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile.
I “Verificatori” potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di verifica utilizzando credenziali SPID/CIE/CNS (Profilo cittadino).

I lavoratori del settore pubblico o privato che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della predetta certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o della richiesta di esibizione del green pass da parte del datore di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Leggi il teto completo del Messaggio n° 3589 del 21-10-2021.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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